INVESTIMENTI AGEVOLATI 5.0:
Gli investimenti 5.0 sono quelli effettuati nell’ambito di progetti d’innovazione che comportano una riduzione di consumi energetici strutturati in modo tale che, più sarà il risparmio energetico conseguito, più sarà elevato il credito d’imposta usufruibile dalle aziende che investono in quanto di seguito indicato.
Le imprese destinatarie di questo nuovo contributo sono tutte quelle aventi sede e/o attività produttiva sul territorio dello Stato, in regola con le normative sulla sicurezza del lavoro, i contributi Inps ed Inail.
Gli investimenti agevolabili dovranno essere in beni strumentali nuovi, tecnologici (beni strumentali controllati da sistemi computerizzati, software, sistemi, piattaforme ecc.) che portino ad una riduzione dei consumi energetici aziendali di almeno il 3%.
Sono inoltre ammessi investimenti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo; gli impianti fotovoltaici ammessi devono essere prodotti nell’Unione Europea con efficienza dei moduli di almeno il 21,5 %.
I crediti d’imposta sono proporzionali alla spesa effettuata (anche tramite il contratto di leasing) e vanno dal 35 % al 45 % della spesa, a seconda della percentuale di risparmio energetico ottenuto, (con un aumento dal 7 % al 18 % per il fotovoltaico) utilizzabili sui pagamenti tramite F24.
Per accedere al beneficio “transazione 5.0” occorrerà attendere il Decreto attuativo che dovrà emanare il Ministero; è in ogni caso già previsto l’obbligo di un tecnico certificatore indipendente per l’attestazione del risparmio energetico, di un revisore legale che attesti la corrispondenza della documentazione contabile, con un iter di comunicazioni/attestazioni al Gse.
Vi terremo aggiornati sui futuri provvedimenti attuativi di questi bonus che saranno interessanti da un punto di vista di ritorno del beneficio fiscale.
CONTRATTI D’APPALTO E DISTACCHI:
Sono inasprite le sanzioni in caso di utilizzo di contratti d’appalto e/o distacchi di personale dipendente che sono effettuati per “mascherare” una semplice fornitura di manodopera (somministrazione irregolare).
In particolare si considerano appalti illeciti qualora gli stessi vengano effettuati in violazione delle condizioni di lavoro e delle norme sulla sicurezza del lavoro nonché quando al personale utilizzato dell’appalto/distacco viene applicato un trattamento economico inferiore rispetto a quello maggiormente applicato nel settore, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro; in tali casi sono previsti sia per l’appaltatore che l’appaltante l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda di € 100,00 al giorno per ciascun lavoratore coinvolto e l’obbligo di assunzioni alle dirette dipendenze dell’appaltatore.
LAVORATORI IRREGOLARI:
In caso d’impiego di lavoratori “in nero” sono inasprite le sanzioni come segue:
Lavoro effettivo irregolare: | Sanzione minima: | Sanzione massima: |
Fino a 30 giorni | € 1950 | € 11.700 |
Da 31 giorni a 60 giorni | € 3.900 | € 23.400 |
Oltre 60 giorni | € 7.800 | € 46.800 |
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