Il decreto “Aiuti Bis”, dispone il riconoscimento di un credito di imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica/gas naturare nel terzo trimestre 2022
CREDITO DI IMPOSTA GAS:
il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022 (1/7/22-30/9/22) per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)pubblicati dal GME, abbia superato un incremento superiore al 30% dei corrispondente prezzo medio del secondo trimestreo 2019 (sia per imprese GASIVORE che imprese NON GASIVORE)
CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA:
Per imprese considerate ENERGIVORE: il credito di imposta spetta nella misura del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022
Imprese NON ENERGIVORE: il credito di imposta è riconosciuta nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022
L’agevolazione spetta, in entrambi i casi, a condizione che i costi per KWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
UTILIZZO DEI CREDITI:
sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite Modello F24 ed entro il 31/12/2022.
I crediti di imposta avendo natura agevolativa, anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiedono né la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, né l’apposizione del visto di conformità.
Non sono tassati ai fini IRPEF/IRES/IRAP
Sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetti gli stessi costi, a condizione chce tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del redditi/base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
I crediti di imposta possono essere ceduti solo per intero entro il 31/12/22 ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito/ altri intermediari finanziari
NB! I Consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in considerazione. L’impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento.
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